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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ENTI LOCALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 168 (in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010 - entrata in vigore 27 ottobre 2010) - Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. formato pdf

La disciplina dei servizi pubblici locali alla luce del D.L. 135/2009 formato pdf

Servizi pubblici locali formato pdf

Società miste pubblico private formato pdf

Riforma dei servizi pubblici locali - quali prospettive formato pdf

L'affidamento dei servizi pubblici locali: il regolamento attuativo formato pdf

Soppressione degli ATO: Testo coord. del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2 formato pdf

CODICE DEGLI APPALTI D.Lgs. n. 163/2006 (Testo coordinato ed aggiornato) formato pdf

NUOVO CODICE DELLA STRADA (Testo coordinato e aggiornato) formato pdf

PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA formato pdf

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
(Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104, G.U. 07.07.2010) formato pdf

Presentazione del codice su: http://www.altalex.com/index.php?idnot=49272

F.v.g.: La bozza del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti urbani formato .zip

D.L. 25.01.2010 n. 2 approvato il 23.03.2010 (c.d. decreto "Calderoli") formato pdf testo con modifiche del Senato formato pdf schema modifiche conversione formato pdf

L. 25 febbraio 2010, n. 36 Depenalizzazione reati scarichi idrici formato pdf
19 novembre 2009 Liberalizzazioni, la Camera approva il dl Ronchi sull'acqua n°135/2009
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In vigore dal 15/11/2009.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2009 - Suppl. Ordinario n.197) formato pdf

Approfondimenti: le deleghe ambientali

IL COMUNE (Le leggi che vengono citate sono scaricabili direttamente dal sito)

Brevi cenni

A norma dell'art. 114 della Costituzione, con le modifiche introdotte dalla L. Cost. 18/10/2001, n. 3, "i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione." Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L. - Testo unico enti locali) "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo". Secondo tali considerazioni, il Comune è: 1) Ente locale,per l'evidente portata degli interessi relativi al territorio di competenza 2) ente territoriale,in quanto il territorio è uno dei suoi elementi costitutivi, 3) ente autarchico (potere di emanare atti amministrativi con efficacia uguale a quella degli atti amministrativi dello Stato), 4) ente necessario in virtù di quanto sancito dall'art. 114 della Costituzione che nel testo della L. Cost. del 18-10-2001, n. 3 così recita:La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. L'art. 114 nella sua nuova formulazione ne ha quindi sottolineato la natura di ente territoriale originario e più vicino ai cittadini 5) ente ad appartenenza necessaria in virtù dell'appartenenza ad esso di tutti i cittadini che risiedono nel suo territorio 6) ente a base corporativa esponenziale della propria comunità.

Ai sensi dell'art. 34, del T.U. 267/2000 gode di:autonomia statutaria; autonomia normativa; autonomia organizzativa ed amministrativa; autonomia impositiva e finanziaria.

Elementi costitutivi del Comune sono: il territorio, la popolazione, la personalità, il patrimonio. In quanto dotato della potestà di autogoverno, il Comune ha la facoltà di amministrarsi attraverso propri organi che sono: il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la Giunta Comunale, organo esecutivo con competenza generale e residua, Il Sindaco, organo individuale che svolge la duplice funzione di capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo. L'ordinamento del Comune (e degli altri enti locali: Regione Provincia e Comunità Montane) è contenuto nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - L. 241/90 e s.m.i.

L’art. 1 della L. 07 agosto 1990 n. 241 stabilisce che “l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”.
La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le informazioni devono circolare in modo efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione.

La trasparenza diventa quindi un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull’operato della pubblica amministrazione, che cerca un dialogo con i propri utenti, ponendoli in tal modo al centro dell’azione amministrativa. Per questo per ogni procedimento amministrativo si individuano un responsabile, una tempistica definita, un ufficio di riferimento. L’amministrazione assume così un volto, venendo assegnato a ogni procedimento un responsabile.

Dall’applicazione della normativa derivano inoltre una serie di diritti per gli utenti, tra i quali il diritto all’accesso agli atti amministrativi  (D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) che li riguardano, secondo i limiti stabiliti dalla legge.
L’accesso agli atti è il diritto di ogni cittadino, associazione o persona giuridica di conoscere il contenuto dei documenti amministrativi che lo riguardano. Dopo aver presentato la richiesta, ogni soggetto può consultare i documenti in possesso della pubblica amministrazione e richiederne una copia.

 

TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

La legge quadro sul pubblico impiego è frutto dell'ambizione di stimolare la riforma dell'organizzazione amministrativa attraverso la negoziazione collettiva delle condizioni di lavoro del personale pubblico, razionalizzando sotto un unico tetto legislativo normative settoriali molto distinte fra di loro. Ciò anche sotto la spinta di una crisi economica che nei primi anni Ottanta decurta significativamente le disponibilità economiche e di una dinamica inflattiva crescente che impone una seria revisione delle politiche di programmazione. Nel settore del pubblico impiego la riforma istituzionale spinge il dibattito culturale e politico verso un approccio di ammodernamento che sia teso verso il raggiungimento di alcuni obiettivi, raggruppabili all'interno di una triade: "efficacia, efficienza, produttività". Importanti modifiche al D.Lgs. 165/2001 sono state apportate con la Legge 04 marzo 2009 n. 15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2009, meglio conosciuta come “Legge Brunetta o Riforma del Pubblico Impiego”. Le novità introdotte riguardano essenzialmente il pubblico impiego ed hanno comportato una vera e propria riforma nella gestione dei dipendenti pubblici. I responsabili dei dipendenti pubblici dovranno, d’ora in avanti, misurare i livelli prestazionali e gli obiettivi raggiunti dai loro collaboratori con gli standard di produttività internazionali. Molteplici sono le disposizioni della Riforma Brunetta sul Pubblico Impiego entrate in vigore:

  • nuove misure per combattere l’assenteismo;
  • nuova disciplina dei permessi orari;
  • nuove norme sui contratti a termine,
  • introduzione di sistemi di valutazione del personale;
  • introduzione della sanzione del licenziamento e assegnazione di bonus per la produttività.

Il processo di "Riforma" promossa dal Ministro Brunetta ha proseguito il suo iter attraverso recenti disposizioni legislative contenute nella Legge 18 giugno 2009 n. 69 e nella L. 102/09 riguardanti le procedure attuative per l’applicazione dei principi di trasparenza ed ottimizzazione della produttività nel pubblico impiego.